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all’OSSERVATORIO SULLA RESPONSABILITA’ MEDICA

Convegno “Diritto e Salute digitale” – Trento, 12 maggio 2023

I recenti avvenimenti hanno evidenziato, in maniera inequivocabile, la necessità di immaginare nuovi scenari e nuove modalità di erogazione delle prestazioni che possano permettere di seguire i pazienti anche a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti che riportano alla cosiddetta Salute digitale.
La telemedicina in questo senso rappresenta e rappresenterà senza dubbio una delle nuove frontiere della organizzazione dei servizi sanitari, non solo a livello nazionale. È con il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022 che riporta il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, che per la prima volta viene introdotta una definizione normativa di telemedicina. L’allegato 1 punto 15 stabilisce infatti che: “La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina professionista sanitario – assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina professionista sanitario – professionista sanitario)”.

Da qui partiamo per analizzare e discutere come cambierà il sistema sanitario e la professione del medico con il suo profilo di responsabilità, nel momento in cui la modalità dell’erogazione di una prestazione evolverà da tradizionale a “digitale”.

  • L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento
  • L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trento
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Convegno a Roma “La riforma della responsabilità medica”

 

Convegno a Roma “La riforma della responsabilità medica” Del Favero (Federsanità): “La legge è fatta, ora tocca alla prevenzione”

Per il presidente di Federsanità Anci, infatti, “il pilastro fondamentale per abbattere il contenzioso è la prevenzione” e “il punto di forza” della legge Gelli-Bianco “sta nel rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e private, un modello organizzativo di risk management”. Il tema discusso il 5 luglio presso Istituto Superiore di Sanità in un convegno promosso da Federsanità Anci, Osservatorio sulla responsabilità medica, Sismla e l’associazione “Dalla parte del medico”.

La legge Gelli-Bianco ha “ridefinito la cornice e le regole complessive di un sistema che non tutelava più adeguatamente né i pazienti né i professionisti”. Ma “fatta la legge ora occorre creare le condizioni per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione”. È la posizione di Angelo Lino Del Favero, presidente di Federsanità Anci in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il tema è stato affrontato oggi a Roma, nell’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, in occasione del convegno dal titolo “La Riforma della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie” organizzato da Federsanità Anci in collaborazione con Sismla, Osservatorio sulla Responsabilità Medica e l’Associazione “Dalla parte del medico”.

I lavori sono stati aperti dal professor Guido Alpa, ordinario Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma La Sapienza il quale ha svolto un excursus storico-normativo sulla materia con particolare attenzione alle fonti della nuova legge 24 del 2017 con particolare riferimento ai profili civili e penali.

Ma “il pilastro fondamentale per abbattere il contenzioso – ha evidenziato Del Favero – è la prevenzione. Il punto di forza della norma sta nel rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e private, un modello organizzativo di risk management. Se i professionisti impareranno attraverso questa legge a prevenire il rischio e a lavorare sulla loro formazione scatterà una vera e propria rivoluzione culturale”.

La sessione del mattino è stata aperta dall’intervento di Anna Paola Santaroni, responsabile del rischio clinico di Federsanità Anci: “Federsanitá Anci – ha detto Santaroni, che è anche Direttore Generale dell’Acismom di Roma – ha deciso di sottoscrivere un accordo sinergico con l’associazione ‘Dalla Parte del Medico’ per fornire una prima consulenza gratuita agli esercenti le professioni sanitarie in caso di eventuali problemi. Uno dei principi fondanti della nostra Carta Costituzionale era quello di garantire a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di cura della salute a tutela dell’interesse generale del paese. L’evoluzione nel tempo ha prodotto un sistema basato sulla medicina predittiva con esborso di importanti risorse finanziarie per la sanità e quindi una maggiore contribuzione da parte della popolazione. La risposta – ha concluso Santaroni – viene proprio dalla Legge Gelli-Bianco”.

I lavori sono stati moderati da Natale Callipari Presidente “Dalla parte del medico” e ha visto gli interventi di numerosi esperti tra cui Andrea Minarini direttore OUC medicina legale Usl Bologna, Carlo Bonzano professore di diritto procedura penale Università di Tor Vergata, Enzo Vincenti Consigliere III Sezione Civ Corte di Cassazione, Pasquale Giuseppe Macrì docente medicina legale Università di Siena.

“L’iniziativa nasce dalla necessità di fornire una prima lettura alla normativa introdotta dalla L. 24/2017c.d. Bianco-Gelli, dal nome dei suoi relatori alle Camere, in materia di sicurezza del paziente e responsabilità medica. Una rivoluzione copernicana – ha detto Callipari- che si ricava già dal titolo della Legge, dove un rilievo primario è attribuito alla persona assistita e alla sicurezza nelle cure. L’alleanza tra il personale medico e sanitario, da una parte, e le strutture ospedaliere, pubbliche o private, dall’altra, ha ispirato la creazione del sito “www.dallapartedel­medi­co.it”, un portale del tutto gratuito dove gli operatori e gli esperti del settore possono incontrarsi, scambiare informazioni e soluzioni”.

La sessione pomeridiana, dedicata agli aspetti tecnici-operativi dell’applicabilità della legge, sono stati aperti da Tiziana Frittelli vice presidente di Federsanità Anci. “La legge 24 del 2017 ha delineato un assetto – ha detto Tiziana Frittelli – parte del quale immediatamente cogente ed applicabile, parte da attuare con provvedimenti successivi, senza i quali l’intervento normativo è destinato a rimanere privo di alcuni effetti assolutamente necessari a sostenere l’intera impalcatura del sistema”.

In perfetta sintonia anche il Segretario Generale di Sismla, Raffaele Zinno, che nelle conclusioni ha sottolineato come la nuova norma segna “una conquista, prima ancora che per i professionisti, per i cittadini-pazienti che sono tutelati più volte. “In primis perché una legge sulla gestione del rischio significa creare cultura della prevenzione. Secondo, poi, – ha detto Zinno – è garantito un più facile accesso ai risarcimenti. Inoltre un’importante novità è introdotta dall’articolo 15 che prevede la formazione di un collegio medico-legale che dovrà valutare i casi di responsabilità professionale dal punto di vista tecnico”.

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Grande successo per il convegno del 31 maggio a Verona

Riuniti a Verona i massimi esperti della materia per discutere delle prospettive che ci attendono alla luce della nuova normativa. I lavori aperti dal Sindaco di Verona Flavio Tosi si sono svolti nella sala conferenze della Gran Guardia

Quali prospettive ci attendono? La nuova disciplina consentirà davvero il rientro del mondo assicurativo nelle strutture sanitarie pubbliche e private? E’ davvero il punto finale della medicina difensiva?
Su questi interrogativi si sono confrontati il 31 maggio a Verona alcuni dei maggiori esperti nazionali in una prima riflessione sulla nuova legge 24/2017 che ridisegna i contorni della materia sulla responsabilità medica. Allo stesso tavolo, coordinato dal portale “Dalla Parte del Medico”, professionisti della sanità e giuristi, esperti nelle varie aree di applicazione della legge nell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi.
I lavori, che si sono svolti nella Sala Conferenze della Gran Guardia, sono stati aperti dal Sindaco di Verona, Flavio Tosi che ha sottolineato come “la sicurezza, come raccomanda il Ministero della Salute, deve collocarsi nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità. In questo senso è necessario un sistema più pragmatico, preciso e semplice per evitare il ricorso alla medicina difensiva”.
La legge Gelli-Bianco, infatti, risponde principalmente a due problematiche: la mole del contenzioso medico-legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Il tutto nell’ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente.
“Federsanitá ANCI – ha spiegato Anna Paola Santorini, responsabile del Rischio Clinico di Federsanità ANCI e Direttore Generale dell’ACISMOM di Roma – ha deciso di sottoscrivere un accordo sinergico con l’associazione ‘Dalla Parte del Medico’ per fornire una prima consulenza gratuita agli esercenti le professioni sanitarie in caso di eventuali problemi. Uno dei principi fondanti della nostra Carta Costituzionale era quello di garantire a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di cura della salute a tutela dell’interesse generale del paese. Sicuramente, in quel periodo storico, il sistema sanitario in generale era sicuramente meno complesso, più personalizzato (medico di famiglia) e meno tecnologico. L’evoluzione nel tempo ha prodotto un sistema basato sulla medicina predittiva, cioè con cure, interventi e farmaci personalizzati, sulla dotazione ai pazienti di importanti ausili tecnologici e funzionali per monitoraggio in running delle patologie acquisite. Questo ha portato all’esborso di importanti risorse finanziarie per la sanità e quindi una maggiore contribuzione da parte della popolazione. La risposta – ha concluso la Santaroni – viene proprio dalla Legge Gelli-Bianco che,  rispetto alle esperienze normative che l’hanno preceduta, è di tutt’altra consistenza, mirando con ambizione alla costruzione di un sistema di responsabilità sanitaria obbligatoriamente assicurata ed economicamente sostenibile”.
Per capire la portata innovativa della nuova legge Gelli è necessario ripercorrere la storia della responsabilità sanitaria nel caso di errori medici. Così è intervenuto l’avvocato Natale Callipari, Presidente dell’associazione Dalla Parte Del Medico che ha sottolineato come “con la nuova legge si é deciso di mettere al centro la gestione del rischio. L’errore si combatte con le regole di best practices. La giurisprudenza – ha spiegato – ha svolto sino ad ora il ruolo di legislatore. Con la riforma, invece, ci troviamo di fronte ad una inversione di tendenza: in particolare siamo innanzi ad una disciplina di dettaglio e ad una riduzione dei profili di interpretazione della norma. Le regole devono dare garanzie al mondo assicurativo per prevedere l’alea del rischio, favorendo iniziative che puntano al miglioramento della qualità dei servizi erogati nelle strutture sanitarie. Per troppo tempo, infatti, lo stato di assicurabilità in questo campo è stato quanto mai problematico, ma oggi abbiamo più strumenti”.

Sintesi interventi
Nica Currò – FIMP Veneto: “appello ad abbassare i toni nell’intento di costruire un sistema di fiducia per l’attuazione della nuova legge Gelli”
Raffaele Zinno – Segretario Generale Sismla, tra i promotori dell’evento ed uno dei soggetti sentiti nel lungo percorso della commissione alla camera: “Finalmente la legge riconosce l’importanza della medicina legale sia nella prevenzione e gestione del rischio”.
Giuseppe Pasquale Macrì – direttore Medicina legale Asl Toscana sud est: “Medici, avvocati e cittadini avevano bisogno di una legge in materia di responsabilità medica”
Andrea Minarini- segretario Società Italiana degli Healthcare Risk Manager (S.I.H.R.Ma): “occorre lavorare per trovare modelli di prevenzione del rischio sistemici, dinamici, innovativi, modulari e, soprattutto, condivisi”
Stefano Mezzopera – Risk Manager Federsanità ANCI: “Il 90% dei casi di responsabilità medica è  causata da disfunzioni organizzative della struttura”
Paolo Crea – vice Procuratore Generale Corte dei Conti: “la legge consente l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione, tuttavia nel giudizio il medico é ritenuto parte necessaria. Ciò  rappresenta un limite della legge cui si dovrà porre rimedio nei decreti attuativi”
Sara Vincenzi, avvocato Foro di Roma – “Legge Gelli ha il grande merito di aver risolto tutte le criticità della precedente legge con riferimento alla responsabilità penale”
Paolo Alessandro Magnani – avvocato Foro di Pavia: “l’unico obbligo assicurativo posto dalla legge Gelli riguarda la colpa grave con oneri a carico del medico”
Ilaria Pagni – Prof. ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Univ. di Firenze: “La mediazione in materie di responsabilità medica non ha avuto successo stante la particolarità della materia sanitaria, dove deve essere maggiore la partecipazione dei consulenti tecnici piuttosto che degli avvocati o delle parti”
Giacomo Travaglino – Presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione: “art 75 ha come significato di escludere la responsabilità contrattuale in capo al sanitario, quindi sussiste solo la responsabilità ex art 2043”

il Prof. P.G. Macrì al convegno del 31 maggio

il Prof. P.G. Macrì al convegno del 31 maggio

da sinistra: Dott.ssa A.P. Santaroni, Prof. P.G. Macrì, Avv. N. Callipari, Dott. R. Zinno, Dott. M. Ioppi

da sinistra:
Dott.ssa A.P. Santaroni, Prof. P.G. Macrì, Avv. N. Callipari, Dott. R. Zinno, Dott. M. Ioppi

il Sindaco di Verona Flavio Tosi

il Sindaco di Verona Flavio Tosi

la sala conferenze della Gran Guardia gremita per l'evento del 31 maggio

la sala conferenze della Gran Guardia gremita per l’evento del 31 maggio

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Il Disegno di Legge Gelli è stato approvato anche alla Camera

Dopo una discussione durata più di due anni Disegno di Legge Gelli (Responsabile Sanità del Partito Democratico e relatore dello stesso disegno alla Camera), oggi è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati si avvia quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire Legge dello Stato.

Nei prossimi giorni, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà la prima Legge organica di disciplina della materia della responsabilità medica in Italia.

Come ha avuto modo di riferire lo stesso Gelli nei vari incontri di approfondimento svoltisi su tutto il territorio nazionale in questi due anni, forse non sarà una legge perfetta, ma finalmente le Camere sono riuscite ad approvare un testo unitario e non frammentario che dovrà sopportare la prova pratica della realtà e delle aule di Giustizia e successivamente migliorabile come ogni Legge dello Stato.

Il documento comporta due modifiche iportanti ai codici sostanziali in materia di responsabilità sanitaria:

  1. modifica il codice penale con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” ed abrogando definitivamente l’Art. 3 della Legge Balduzzi.
  2. interviene una volta per tutte sulla qualifica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria sancendo la responsabilità extra contrattuale per il medico ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228.

Il testo licenziato dalla Camera organizza anche un sistema di pubblicità dei dati generali (sinistrosità, eventi avversi, risarcimenti) curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati; un sistema controllato dal Ministero della Salute per la redazione, aggiornamento e diffusione delle linee guida.

Vera novità è poi la normazione dei profili assicurativi: con successivo Decreto Ministeriale verranno dettati i parametri dell’autoassicurazione.

Altro aspetto veramente innovativo è costituito dal fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute che si alimenterà analogamente a quello previsto per il Fondo Vittime della Strada, con versamenti annuali da parte delle compagnie assicurative operanti nel settore.

Altra analogia operata dal legislatore in materia medica rispetto al mondo automobilistico è l’introduzione della possibilità d’indennizzo diretto del danneggiato.

Per consentire una più rapida ed immediata valutazione del rischio assicurativo vi è analogia anche nel quantum risarcitorio: il nuovo dettato legislativo prevede che i danni risarcibili vadano ancorati alle tabelle ministeriali previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni Private.

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11° Forum Sirk Management in Sanità- L’intervento del Presidente dell’Osservatorio Sulla responsabilità medica

Nel corso dell’incontro di approfondimento sul DDL Gelli, ed in particolare nel dibattito sull’art. 10 del medesimo disegno di legge è intervenuto, nel suo ruolo di Presidente della sessione l’Avv. Natale Callipari, Presidente dell’Osservatorio sulla responsabilità medica. Riportiamo brevemente le sue riflessioni:

In questo articolo si vede la tensione del legislatore sulle problematiche sostanziali della materia sanitaria, allo stesso tempo si vede il tentativo di contemperare interessi contrapposti, al fine di creare meno problemi possibile.

Il legislatore tuttavia ha creato un problema inaccettabile ossia l’istituzionalizzazione dell’autoassicurazione, situazione che per lo più è una non assicurazione. Il legislatore sta creando e legittimando un controsenso.

Le normative prevedono l’assicurazione di tutti i professionisti per i danni cagionati ai terzi, deve assicurarsi anche l’avvocato e non si obbligano all’assicurazione vera e propria gli ospedali.

Ciò è fuori da ogni logica normativa, ma frutto solo della necessità contingente della realtà dei fatti, in una situazione in cui i premi assicurativi erano così  elevati da non consentire più la stipula di assicurazioni.

E’ evidente che si tratta di un periodo e di una patologia del sistema che va superata.

La gestione ed il confinamento del rischio clinico auspicata e determinata dal presente disegno di legge, la pubblicità dei dati di sinistrosità, il coinvolgimento di tutti i soggetti nella determinazione delle strategie preventive, la determinazione e l’aggiornamento delle linee guida dovrebbe consentire una riduzione degli aventi avversi e dei sinistri tale da consentire un re ingresso delle assicurazioni nel mondo della medicina, con la calmirazione dei prezzi dei premi assicurativi.

L’approvazione e l’applicazione di questo disegno di legge, dovrebbe quindi consentire un progressivo ritorno alla normalità.”callipari1

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