Il Disegno di Legge Gelli è stato approvato anche alla Camera

Dopo una discussione durata più di due anni Disegno di Legge Gelli (Responsabile Sanità del Partito Democratico e relatore dello stesso disegno alla Camera), oggi è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati si avvia quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire Legge dello Stato.

Nei prossimi giorni, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà la prima Legge organica di disciplina della materia della responsabilità medica in Italia.

Come ha avuto modo di riferire lo stesso Gelli nei vari incontri di approfondimento svoltisi su tutto il territorio nazionale in questi due anni, forse non sarà una legge perfetta, ma finalmente le Camere sono riuscite ad approvare un testo unitario e non frammentario che dovrà sopportare la prova pratica della realtà e delle aule di Giustizia e successivamente migliorabile come ogni Legge dello Stato.

Il documento comporta due modifiche iportanti ai codici sostanziali in materia di responsabilità sanitaria:

  1. modifica il codice penale con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” ed abrogando definitivamente l’Art. 3 della Legge Balduzzi.
  2. interviene una volta per tutte sulla qualifica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria sancendo la responsabilità extra contrattuale per il medico ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228.

Il testo licenziato dalla Camera organizza anche un sistema di pubblicità dei dati generali (sinistrosità, eventi avversi, risarcimenti) curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati; un sistema controllato dal Ministero della Salute per la redazione, aggiornamento e diffusione delle linee guida.

Vera novità è poi la normazione dei profili assicurativi: con successivo Decreto Ministeriale verranno dettati i parametri dell’autoassicurazione.

Altro aspetto veramente innovativo è costituito dal fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute che si alimenterà analogamente a quello previsto per il Fondo Vittime della Strada, con versamenti annuali da parte delle compagnie assicurative operanti nel settore.

Altra analogia operata dal legislatore in materia medica rispetto al mondo automobilistico è l’introduzione della possibilità d’indennizzo diretto del danneggiato.

Per consentire una più rapida ed immediata valutazione del rischio assicurativo vi è analogia anche nel quantum risarcitorio: il nuovo dettato legislativo prevede che i danni risarcibili vadano ancorati alle tabelle ministeriali previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni Private.

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