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Convegno “Diritto e Salute digitale” – Trento, 12 maggio 2023

I recenti avvenimenti hanno evidenziato, in maniera inequivocabile, la necessità di immaginare nuovi scenari e nuove modalità di erogazione delle prestazioni che possano permettere di seguire i pazienti anche a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti che riportano alla cosiddetta Salute digitale.
La telemedicina in questo senso rappresenta e rappresenterà senza dubbio una delle nuove frontiere della organizzazione dei servizi sanitari, non solo a livello nazionale. È con il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022 che riporta il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, che per la prima volta viene introdotta una definizione normativa di telemedicina. L’allegato 1 punto 15 stabilisce infatti che: “La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina professionista sanitario – assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina professionista sanitario – professionista sanitario)”.

Da qui partiamo per analizzare e discutere come cambierà il sistema sanitario e la professione del medico con il suo profilo di responsabilità, nel momento in cui la modalità dell’erogazione di una prestazione evolverà da tradizionale a “digitale”.

  • L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento
  • L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trento
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La Responsabilità Sanitaria – Commento alla L. 8 marzo 2017, n.24

Volume al quale hanno contribuito i membri dell’Osservatorio: Prof. G. Alpa, N. Callipari, L. Di Donna

La legge 8 marzo 2017, n. 24 ha completato le iniziative di riforma promosse in materia sanitaria negli anni precedenti, in particolare dal d.l. n. 158 del 2012 conv. in l. n. 189 del 2012.

Ha introdotto molte novità, sulla base delle quali deve essere valutata la sua rilevanza: il principio di sicurezza delle cure, il monitoraggio dei rischi e la loro gestione ottimale, la nuova disciplina della responsabilità del personale sanitario, l’assicurazione obbligatoria del personale sanitario, un metodo alternativo di soluzione delle controversie, l’azione diretta del paziente nei confronti della compagnia assicurativa, e altre ancora.

Il coordinamento di questi principi, che costituiscono il quadro alla cui luce le disposizioni devono essere interpretate, assicura da un lato una migliore prevenzione della medicina difensiva – per la quale era stata costituita la Commissione ministeriale presso il Ministero della Salute disposta dal Ministro Beatrice Lorenzin, e coordinata da Guido Alpa – dall’altro porta maggior chiarezza del dettato normativo, come si è prefisso l’ispiratore della riforma in sede parlamentare, l’on. Federico Gelli, alla Camera, in collaborazione con il sen. Amedeo Bianco, al Senato.

La dottrina ha valutato in modo articolato le novità della legge, alcuni Autori preferendo il sistema precedente, altri invece mettendone in luce la pregevolezza.

La giurisprudenza si è adeguata, anche se qualche giudice – in sede dottrinale – ne ha rimarcato i difetti.

Il volume tiene conto di tutte queste valutazioni e informa i professionisti – avvocati , medici, assicuratori e managers – dello stato di avanzamento della riforma.

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Convegno a Trento “La responsabilità medica a due anni dalla riforma Gelli”

cover-convegno

Il tema della responsabilità in ambito sanitario assume una particolare rilevanza sia sul piano normativo che in quello dottrinale e in quello giurisprudenziale, in quanto le misure risarcitorie e/o sanzionatorie coinvolgono interessi vitali dei singoli cittadini e della collettività, nonché degli esercenti la professione sanitaria e delle relative strutture sanitarie, incidendo sostanzialmente sull’attuazione concreta del diritto alla salute, proclamato dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana quale diritto fondamentale di tutti gli individui.

Il quadro delle responsabilità attinente ai profili civilistico, penale e amministrativo è stato ridisegnato dalla legge 8 marzo, 2017 n. 24. Il processo di riforma ha preso le mosse dalla circostanza che negli anni precedenti si è affermata la tendenza costante ad accentuare l’esposizione degli esercenti la professione sanitaria (in particolare, i medici), a diverse tipologie di responsabilità, con la conseguenza di provocare la diffusione della deleteria pratica conosciuta come “medicina difensiva”. Con tale espressione si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte dei sanitari di comportamenti e metodologie finalizzati a preservarli dal rischio di responsabilità, causando, nel contempo, lungaggini di tipo burocratico, moltiplicazione a dismisura di indagini diagnostiche, coinvolgimento di specialisti delle diverse branche mediche.

Tutto questo ha determinato nel tempo gravi scompensi economici alle finanze pubbliche, giacché la gran parte dell’assistenza sanitaria è ricompresa nel Servizio Sanitario nazionale (in cui rientra anche il settore della sanità privata, in virtù dell’accreditamento), nonché, sia pur in forma indiretta, un nocumento all’esercizio del diritto alla salute da parte dei cittadini. Si è reso, pertanto, necessario un intervento riequilibratore da parte del legislatore, il quale, con l’emanazione della legge 24/2017, ha proceduto a ridisegnare il quadro complessivo delle diverse responsabilità in ambito sanitario e delle modalità con cui esse debbono essere accertate e fatte valere. Il tutto però con scelte normative che non sono andate esenti da critiche. A due anni dalla entrata in vigore di tale legge appare quantomai necessario comprendere se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti o meno e quali siano gli indirizzi giurisprudenziali e gli orientamenti dottrinali in ordine ai profili rivelatisi di più controversa applicazione.

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Grande successo per il convegno del 31 maggio a Verona

Riuniti a Verona i massimi esperti della materia per discutere delle prospettive che ci attendono alla luce della nuova normativa. I lavori aperti dal Sindaco di Verona Flavio Tosi si sono svolti nella sala conferenze della Gran Guardia

Quali prospettive ci attendono? La nuova disciplina consentirà davvero il rientro del mondo assicurativo nelle strutture sanitarie pubbliche e private? E’ davvero il punto finale della medicina difensiva?
Su questi interrogativi si sono confrontati il 31 maggio a Verona alcuni dei maggiori esperti nazionali in una prima riflessione sulla nuova legge 24/2017 che ridisegna i contorni della materia sulla responsabilità medica. Allo stesso tavolo, coordinato dal portale “Dalla Parte del Medico”, professionisti della sanità e giuristi, esperti nelle varie aree di applicazione della legge nell’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi.
I lavori, che si sono svolti nella Sala Conferenze della Gran Guardia, sono stati aperti dal Sindaco di Verona, Flavio Tosi che ha sottolineato come “la sicurezza, come raccomanda il Ministero della Salute, deve collocarsi nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità. In questo senso è necessario un sistema più pragmatico, preciso e semplice per evitare il ricorso alla medicina difensiva”.
La legge Gelli-Bianco, infatti, risponde principalmente a due problematiche: la mole del contenzioso medico-legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Il tutto nell’ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente.
“Federsanitá ANCI – ha spiegato Anna Paola Santorini, responsabile del Rischio Clinico di Federsanità ANCI e Direttore Generale dell’ACISMOM di Roma – ha deciso di sottoscrivere un accordo sinergico con l’associazione ‘Dalla Parte del Medico’ per fornire una prima consulenza gratuita agli esercenti le professioni sanitarie in caso di eventuali problemi. Uno dei principi fondanti della nostra Carta Costituzionale era quello di garantire a tutti i cittadini della Repubblica il diritto di cura della salute a tutela dell’interesse generale del paese. Sicuramente, in quel periodo storico, il sistema sanitario in generale era sicuramente meno complesso, più personalizzato (medico di famiglia) e meno tecnologico. L’evoluzione nel tempo ha prodotto un sistema basato sulla medicina predittiva, cioè con cure, interventi e farmaci personalizzati, sulla dotazione ai pazienti di importanti ausili tecnologici e funzionali per monitoraggio in running delle patologie acquisite. Questo ha portato all’esborso di importanti risorse finanziarie per la sanità e quindi una maggiore contribuzione da parte della popolazione. La risposta – ha concluso la Santaroni – viene proprio dalla Legge Gelli-Bianco che,  rispetto alle esperienze normative che l’hanno preceduta, è di tutt’altra consistenza, mirando con ambizione alla costruzione di un sistema di responsabilità sanitaria obbligatoriamente assicurata ed economicamente sostenibile”.
Per capire la portata innovativa della nuova legge Gelli è necessario ripercorrere la storia della responsabilità sanitaria nel caso di errori medici. Così è intervenuto l’avvocato Natale Callipari, Presidente dell’associazione Dalla Parte Del Medico che ha sottolineato come “con la nuova legge si é deciso di mettere al centro la gestione del rischio. L’errore si combatte con le regole di best practices. La giurisprudenza – ha spiegato – ha svolto sino ad ora il ruolo di legislatore. Con la riforma, invece, ci troviamo di fronte ad una inversione di tendenza: in particolare siamo innanzi ad una disciplina di dettaglio e ad una riduzione dei profili di interpretazione della norma. Le regole devono dare garanzie al mondo assicurativo per prevedere l’alea del rischio, favorendo iniziative che puntano al miglioramento della qualità dei servizi erogati nelle strutture sanitarie. Per troppo tempo, infatti, lo stato di assicurabilità in questo campo è stato quanto mai problematico, ma oggi abbiamo più strumenti”.

Sintesi interventi
Nica Currò – FIMP Veneto: “appello ad abbassare i toni nell’intento di costruire un sistema di fiducia per l’attuazione della nuova legge Gelli”
Raffaele Zinno – Segretario Generale Sismla, tra i promotori dell’evento ed uno dei soggetti sentiti nel lungo percorso della commissione alla camera: “Finalmente la legge riconosce l’importanza della medicina legale sia nella prevenzione e gestione del rischio”.
Giuseppe Pasquale Macrì – direttore Medicina legale Asl Toscana sud est: “Medici, avvocati e cittadini avevano bisogno di una legge in materia di responsabilità medica”
Andrea Minarini- segretario Società Italiana degli Healthcare Risk Manager (S.I.H.R.Ma): “occorre lavorare per trovare modelli di prevenzione del rischio sistemici, dinamici, innovativi, modulari e, soprattutto, condivisi”
Stefano Mezzopera – Risk Manager Federsanità ANCI: “Il 90% dei casi di responsabilità medica è  causata da disfunzioni organizzative della struttura”
Paolo Crea – vice Procuratore Generale Corte dei Conti: “la legge consente l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione, tuttavia nel giudizio il medico é ritenuto parte necessaria. Ciò  rappresenta un limite della legge cui si dovrà porre rimedio nei decreti attuativi”
Sara Vincenzi, avvocato Foro di Roma – “Legge Gelli ha il grande merito di aver risolto tutte le criticità della precedente legge con riferimento alla responsabilità penale”
Paolo Alessandro Magnani – avvocato Foro di Pavia: “l’unico obbligo assicurativo posto dalla legge Gelli riguarda la colpa grave con oneri a carico del medico”
Ilaria Pagni – Prof. ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Univ. di Firenze: “La mediazione in materie di responsabilità medica non ha avuto successo stante la particolarità della materia sanitaria, dove deve essere maggiore la partecipazione dei consulenti tecnici piuttosto che degli avvocati o delle parti”
Giacomo Travaglino – Presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione: “art 75 ha come significato di escludere la responsabilità contrattuale in capo al sanitario, quindi sussiste solo la responsabilità ex art 2043”

il Prof. P.G. Macrì al convegno del 31 maggio

il Prof. P.G. Macrì al convegno del 31 maggio

da sinistra: Dott.ssa A.P. Santaroni, Prof. P.G. Macrì, Avv. N. Callipari, Dott. R. Zinno, Dott. M. Ioppi

da sinistra:
Dott.ssa A.P. Santaroni, Prof. P.G. Macrì, Avv. N. Callipari, Dott. R. Zinno, Dott. M. Ioppi

il Sindaco di Verona Flavio Tosi

il Sindaco di Verona Flavio Tosi

la sala conferenze della Gran Guardia gremita per l'evento del 31 maggio

la sala conferenze della Gran Guardia gremita per l’evento del 31 maggio

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Il Disegno di Legge Gelli è stato approvato anche alla Camera

Dopo una discussione durata più di due anni Disegno di Legge Gelli (Responsabile Sanità del Partito Democratico e relatore dello stesso disegno alla Camera), oggi è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati si avvia quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire Legge dello Stato.

Nei prossimi giorni, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà la prima Legge organica di disciplina della materia della responsabilità medica in Italia.

Come ha avuto modo di riferire lo stesso Gelli nei vari incontri di approfondimento svoltisi su tutto il territorio nazionale in questi due anni, forse non sarà una legge perfetta, ma finalmente le Camere sono riuscite ad approvare un testo unitario e non frammentario che dovrà sopportare la prova pratica della realtà e delle aule di Giustizia e successivamente migliorabile come ogni Legge dello Stato.

Il documento comporta due modifiche iportanti ai codici sostanziali in materia di responsabilità sanitaria:

  1. modifica il codice penale con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” ed abrogando definitivamente l’Art. 3 della Legge Balduzzi.
  2. interviene una volta per tutte sulla qualifica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria sancendo la responsabilità extra contrattuale per il medico ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228.

Il testo licenziato dalla Camera organizza anche un sistema di pubblicità dei dati generali (sinistrosità, eventi avversi, risarcimenti) curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati; un sistema controllato dal Ministero della Salute per la redazione, aggiornamento e diffusione delle linee guida.

Vera novità è poi la normazione dei profili assicurativi: con successivo Decreto Ministeriale verranno dettati i parametri dell’autoassicurazione.

Altro aspetto veramente innovativo è costituito dal fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute che si alimenterà analogamente a quello previsto per il Fondo Vittime della Strada, con versamenti annuali da parte delle compagnie assicurative operanti nel settore.

Altra analogia operata dal legislatore in materia medica rispetto al mondo automobilistico è l’introduzione della possibilità d’indennizzo diretto del danneggiato.

Per consentire una più rapida ed immediata valutazione del rischio assicurativo vi è analogia anche nel quantum risarcitorio: il nuovo dettato legislativo prevede che i danni risarcibili vadano ancorati alle tabelle ministeriali previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni Private.

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