Responsabilità medica: il Tribunale di Padova condanna per lite temeraria il paziente che chiede il risarcimento di un danno in realtà inesistente

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16 marzo 2015, condanna al pagamento di una cospicua somma di denaro il paziente che ha intentato una lite contro un medico, specialista in oculistica, al fine di ottenere il risarcimento di un danno che, in realtà, in sede di giudizio, si è rivelato inesistente.

Il fatto. Il paziente asserisce di aver subito un danno in conseguenza della condotta negligente del medico consistente nella prescrizione di un’errata terapia farmacologica a fronte di una diagnosi di sindrome di Vogt-Ko Yanagi-Harada, una malattia sistemica che interessa organi contenenti melanociti.

In particolare, egli lamenta, oltre ad un’invalidità temporanea, un danno permanente iatrogeno del 70% dovuto all’imprudente somministrazione di un farmaco immunosoppressore in dosi tanto massicce da alterare la funzionalità renale e causare una conclamata insufficienza renale.

Ma questo a suo dire.

I consulenti tecnici d’ufficio ritengono, invece, pienamente corretto e diligente l’operato del medico, sia quanto alla scelta del farmaco (Sandimmun) sia quanto al piano terapeutico prescritto e, soprattutto, escludono, in base alle risultanze diagnostiche depositate in giudizio dal paziente stesso, l’insorgenza di qualsivoglia forma di insufficienza renale cronica o acuta. Il danno, quindi, non esiste. Così come non esiste un comportamento imprudente, negligente o imperito del medico curante.

È ormai noto che la Corte di Cassazione richieda al paziente che voglia ottenere il risarcimento del danno causato dall’inadempimento del medico (e della struttura sanitaria in cui il medico opera) uno “sforzo minimo”: l’attore – paziente danneggiato – ha l’onere di provare l’esistenza del contatto sociale con il medico (o del contratto di assistenza sanitaria con l’ospedale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e di allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (così Cass. Civ., Sez. III, n. 20567/2014; Cass. Civ., Sez. III, n. 27855/2013; Cass. Civ., S.U., 577/2008). Ma, nel caso di specie, non è stato provato l’essenziale: né il danno iatrogeno né il comportamento colposo del medico.

E neppure è stato provato da parte del paziente che, laddove fosse stato correttamente informato sulla pericolosità del farmaco in oggetto, non avrebbe accettato il rischio di assumerlo.

Il Tribunale di Padova, pertanto, non solo rigetta la richiesta di risarcimento del danno, ma condanna il paziente al pagamento delle spese processuali, pari a circa 28.000 euro, e ad una somma, quantificata equitativamente dal giudice anche in relazione all’entità del risarcimento richiesto dal paziente stesso (ben oltre mezzo milione di euro!), pari a 20.000 euro, di cui 10.000 euro a favore del medico e 10.000 euro a favore della struttura sanitaria, per aver dato luogo ad una lite temeraria e pretestuosa.

Pare questo un chiaro e forte monito per quei pazienti che, attraverso domande di risarcimento infondate, abusano del diritto d’agire riconosciuto dalla nostra Costituzione, alimentando un contenzioso i cui costi si ripercuotono sulla spesa pubblica e, quindi, su tutta la collettività.

Posted by osservatorio osservatorio