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Convegno “Diritto e Salute digitale” – Trento, 12 maggio 2023

I recenti avvenimenti hanno evidenziato, in maniera inequivocabile, la necessità di immaginare nuovi scenari e nuove modalità di erogazione delle prestazioni che possano permettere di seguire i pazienti anche a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti che riportano alla cosiddetta Salute digitale.
La telemedicina in questo senso rappresenta e rappresenterà senza dubbio una delle nuove frontiere della organizzazione dei servizi sanitari, non solo a livello nazionale. È con il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022 che riporta il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, che per la prima volta viene introdotta una definizione normativa di telemedicina. L’allegato 1 punto 15 stabilisce infatti che: “La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie sociosanitarie a rilevanza sanitaria a distanza, abilitata dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti (telemedicina professionista sanitario – assistito) o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari (telemedicina professionista sanitario – professionista sanitario)”.

Da qui partiamo per analizzare e discutere come cambierà il sistema sanitario e la professione del medico con il suo profilo di responsabilità, nel momento in cui la modalità dell’erogazione di una prestazione evolverà da tradizionale a “digitale”.

  • L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento
  • L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trento
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Il Disegno di Legge Gelli è stato approvato anche alla Camera

Dopo una discussione durata più di due anni Disegno di Legge Gelli (Responsabile Sanità del Partito Democratico e relatore dello stesso disegno alla Camera), oggi è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati si avvia quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire Legge dello Stato.

Nei prossimi giorni, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà la prima Legge organica di disciplina della materia della responsabilità medica in Italia.

Come ha avuto modo di riferire lo stesso Gelli nei vari incontri di approfondimento svoltisi su tutto il territorio nazionale in questi due anni, forse non sarà una legge perfetta, ma finalmente le Camere sono riuscite ad approvare un testo unitario e non frammentario che dovrà sopportare la prova pratica della realtà e delle aule di Giustizia e successivamente migliorabile come ogni Legge dello Stato.

Il documento comporta due modifiche iportanti ai codici sostanziali in materia di responsabilità sanitaria:

  1. modifica il codice penale con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” ed abrogando definitivamente l’Art. 3 della Legge Balduzzi.
  2. interviene una volta per tutte sulla qualifica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria sancendo la responsabilità extra contrattuale per il medico ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228.

Il testo licenziato dalla Camera organizza anche un sistema di pubblicità dei dati generali (sinistrosità, eventi avversi, risarcimenti) curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati; un sistema controllato dal Ministero della Salute per la redazione, aggiornamento e diffusione delle linee guida.

Vera novità è poi la normazione dei profili assicurativi: con successivo Decreto Ministeriale verranno dettati i parametri dell’autoassicurazione.

Altro aspetto veramente innovativo è costituito dal fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute che si alimenterà analogamente a quello previsto per il Fondo Vittime della Strada, con versamenti annuali da parte delle compagnie assicurative operanti nel settore.

Altra analogia operata dal legislatore in materia medica rispetto al mondo automobilistico è l’introduzione della possibilità d’indennizzo diretto del danneggiato.

Per consentire una più rapida ed immediata valutazione del rischio assicurativo vi è analogia anche nel quantum risarcitorio: il nuovo dettato legislativo prevede che i danni risarcibili vadano ancorati alle tabelle ministeriali previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni Private.

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Riprende questo pomeriggio al Senato l’esame del DDL Gelli dopo il rinvio del 24 novembre scorso,  la sospensione dei lavori d’aula seguita al referendum dell’8 dicembre scorso ed alle festività. L’esame proseguirà nei giorni successivi.

 

http://www.senato.it/2767

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11° Forum Risk Management: IL DDL GELLI – Il punto di vista di ANIA

La Presidente di Ania, il Segretario Nazionale SISMLA Raffaele Zinno, il Direttore UOC Med. Leg. AUSL Toscana SE Prof. Pasquale Giuseppe Macrì, Dott. Giovanni Cannavo Presidente Soc. Melchiorre Gioia, Avv. NAtale Callipari Presidente Osservatorio Nazionale Responsabilità Medica

Dott.ssa Maria Bianca Farina -Presidente di Ania , Dott. Raffaele Zinno- Segretario Nazionale SISMLA , Prof. Pasquale Giuseppe Macrì-Direttore UOC Med. Leg. AUSL Toscana SE, Dott. Giovanni Cannavò-Presidente Soc. Melchiorre Gioia, Avv. Natale Callipari-Presidente Osservatorio Nazionale Responsabilità Medica

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Si è chiuso con un grande affluenza di partecipanti ed alla presenza di relatori di altissima levatura l’11 Forum Risk Management.

In particolare il 1 dicembre si è svolto il gremito convegno sulla “Responsabilità professionale-DDL 2224”.

La Presidente di ANIA ha ricordato a tutti presenti che la mancanza di sicurezza nelle strutture sanitare ed una inadeguata copertura assicurativa è una perdita per ambo le parti, sia per gli operatori del settore che per i pazienti.

La Presidente ha ricordato come nelle strutture sanitarie sia pubbliche che private il bilancio di esercizio sia unitario, ragione per la quale ogni risorsa destinata al risarcimento di un danno è una risorsa non allocata in innovazione e sicurezza, col rischio di rendere ancora più probabili ulteriori danni nel futuro.

Proprio in quest’ottica la Presidente di ANIA ha rivoto un plauso al DDL in quanto introduce serie misure di mitigazione del rischio (risk management), ribadisce l’obbligo di assicurazione per gli operatori e rende prevedibili i risarcimenti estendendo l’applicabilità delle tabelle per il danno biologico dettate dagli artt. 138 e 139 Cod. ass. anche  alle strutture sanitarie.

La principale critica che la dott.ssa Farina ha svolto al disegno in oggetto ha riguardato l’auspicata revisione possibilità di utilizzo dell’«azione diretta» da parte del danneggiato (previsto aumento numero di contenziosi e costo dei risarcimenti) nonché l’unificazione di un Fondo, che unifichi il Fondo di Garanzia dell’attuale decreto e il Fondo «Balduzzi».

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