Giovedì 10 novembre, nell’ambito del FORUM INNOVAZIONE SALUTE 2016, presso il palazzo della Regione Lombardia a Milano, nell’incontro di approfondimento su “La responsabilità professionale e il Risk Management” è stato presentato e discusso il DDL 2224 licenziato il 2 novembre dalla commissione sanità del Senato.
In particolare sono intervenuti l’On. Gelli ed il Sen. Bianco i quali hanno prospettato la probabile approvazione del DDL 2224 in tempi brevi, in particolare il 15 novembre è calendarizzata in aula al Senato la discussione ed approvazione dello stesso. Successivamente vi sarà il passaggio alla Camera.
Il testo, nella nuova versione licenziata dalla Commissione Sanità, ha trovato ampio accordo da tutte le rappresentanze politiche, ma anche dai vari enti esponenziali delle categorie coinvolte, ciò fa auspicare un percorso non troppo accidentato.
Il Prof. Macrì è intervenuto facendo un plauso al Legislatore per l’esplicito richiamo alla centralità della tutela della salute nel nostro Paese; in particolare ha evocando l’art. 32 della Costituzione il cui eco riverbera nell’art. 1 del DDL, ponendo l’accetto sul fatto che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute.
Lo stesso ha anche apprezzato il dettaglio con cui disciplina la determinazione delle “linee guida e buone pratiche assistenziali”; egli incidentalmente ha auspicato una fattiva attuazione degli aggiornamenti previsti.
Il Dott. Desideri ha sottolineato l’importanza della partecipazione di tutti i soggetti nella gestione del Risk Management nonché la necessità di giungere tempestivamente all’approvazione del testo in esame per dare finalmente una “Legge quadro” alla disciplina della responsabilità medica.
L’intervento del Presidente dell’Osservatorio sulla responsabilità medica, l’Avv. Natale Callipari, è stato un plauso alla nuova formulazione del Disegno di Legge, frutto dell’eleaborazione e del confronto, lungo e costruttivo, della dottrina e di tutte le parti interessate, che ha riguardato il testo sia nella forma che nella sostanza che hanno condotto ad un testo particolareggiato.
Uno dei più chiari esempi di questa fruttuoso ed attento dialogo è la modifica apportata dalla commissione all’art. 7 comma 3, in cui si legge chiaro l’eco dei convegni nell’ambito del 2° Forum Medico Giuridico del 2015 ed in particolare della Tavola rotonda “La responsabilità civile della professione sanitaria”.
Già in quella sede l’Avv. Callipari poneva l’accento sulle problematiche applicative che avrebbe causato in concreto l’indicazione della responsabilità del medico unicamente come extracontrattuale; in concreto il medico ed il paziente nell’effettuare le scelte terapeutiche possono concludere un vero e proprio contratto che deve essere valorizzato anche nell’aspetto della responsabilità.
Rispetto al testo già approvato dalla Camera -a gennaio 2016-, ha rilevato l’avv. Callipari, il testo che verrà licenziato dal Senato, presumibilmente nella seduta di martedì 15 è più chiaro: vi è una netta distinzione del c.d. “doppio binario” da un lato la responsabilità extracontrattuale del medico, dall’altro la responsabilità contrattuale della struttura.
La nuova formulazione della norma prevede la specificazione che anche il medico risponde a titolo di responsabilità contrattuale quando “abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Attendiamo quindi gli aggiornamenti dalle Camere sull’approvazione del DDL 2224.