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Il Disegno di Legge Gelli è stato approvato anche alla Camera

Dopo una discussione durata più di due anni Disegno di Legge Gelli (Responsabile Sanità del Partito Democratico e relatore dello stesso disegno alla Camera), oggi è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati si avvia quindi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per divenire Legge dello Stato.

Nei prossimi giorni, dopo la firma del Presidente della Repubblica, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventerà la prima Legge organica di disciplina della materia della responsabilità medica in Italia.

Come ha avuto modo di riferire lo stesso Gelli nei vari incontri di approfondimento svoltisi su tutto il territorio nazionale in questi due anni, forse non sarà una legge perfetta, ma finalmente le Camere sono riuscite ad approvare un testo unitario e non frammentario che dovrà sopportare la prova pratica della realtà e delle aule di Giustizia e successivamente migliorabile come ogni Legge dello Stato.

Il documento comporta due modifiche iportanti ai codici sostanziali in materia di responsabilità sanitaria:

  1. modifica il codice penale con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p. “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinicoassistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” ed abrogando definitivamente l’Art. 3 della Legge Balduzzi.
  2. interviene una volta per tutte sulla qualifica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria sancendo la responsabilità extra contrattuale per il medico ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché la responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228.

Il testo licenziato dalla Camera organizza anche un sistema di pubblicità dei dati generali (sinistrosità, eventi avversi, risarcimenti) curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati; un sistema controllato dal Ministero della Salute per la redazione, aggiornamento e diffusione delle linee guida.

Vera novità è poi la normazione dei profili assicurativi: con successivo Decreto Ministeriale verranno dettati i parametri dell’autoassicurazione.

Altro aspetto veramente innovativo è costituito dal fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, istituito presso il Ministero della Salute che si alimenterà analogamente a quello previsto per il Fondo Vittime della Strada, con versamenti annuali da parte delle compagnie assicurative operanti nel settore.

Altra analogia operata dal legislatore in materia medica rispetto al mondo automobilistico è l’introduzione della possibilità d’indennizzo diretto del danneggiato.

Per consentire una più rapida ed immediata valutazione del rischio assicurativo vi è analogia anche nel quantum risarcitorio: il nuovo dettato legislativo prevede che i danni risarcibili vadano ancorati alle tabelle ministeriali previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni Private.

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APPROVATO AL SENATO IL DDL GELLI

 

Approvato, con emendamenti, nella seduta n. 738 del 11.01.2017 il DDL Gelli.

Finalmente potrà tornare alla Camera dei Deputati, dopo quasi un anno dalla sua prima approvazione il Disegno di Legge Gelli.

L’aula dovrà provvedere all’approvazione definitiva del testo per come modificato al Senato.

Si auspica che non si renda necessario un ulteriore passaggio sui banchi dei senatori.

 

 

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Riprende questo pomeriggio al Senato l’esame del DDL Gelli dopo il rinvio del 24 novembre scorso,  la sospensione dei lavori d’aula seguita al referendum dell’8 dicembre scorso ed alle festività. L’esame proseguirà nei giorni successivi.

 

http://www.senato.it/2767

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11° Forum Sirk Management in Sanità- L’intervento del Presidente dell’Osservatorio Sulla responsabilità medica

Nel corso dell’incontro di approfondimento sul DDL Gelli, ed in particolare nel dibattito sull’art. 10 del medesimo disegno di legge è intervenuto, nel suo ruolo di Presidente della sessione l’Avv. Natale Callipari, Presidente dell’Osservatorio sulla responsabilità medica. Riportiamo brevemente le sue riflessioni:

In questo articolo si vede la tensione del legislatore sulle problematiche sostanziali della materia sanitaria, allo stesso tempo si vede il tentativo di contemperare interessi contrapposti, al fine di creare meno problemi possibile.

Il legislatore tuttavia ha creato un problema inaccettabile ossia l’istituzionalizzazione dell’autoassicurazione, situazione che per lo più è una non assicurazione. Il legislatore sta creando e legittimando un controsenso.

Le normative prevedono l’assicurazione di tutti i professionisti per i danni cagionati ai terzi, deve assicurarsi anche l’avvocato e non si obbligano all’assicurazione vera e propria gli ospedali.

Ciò è fuori da ogni logica normativa, ma frutto solo della necessità contingente della realtà dei fatti, in una situazione in cui i premi assicurativi erano così  elevati da non consentire più la stipula di assicurazioni.

E’ evidente che si tratta di un periodo e di una patologia del sistema che va superata.

La gestione ed il confinamento del rischio clinico auspicata e determinata dal presente disegno di legge, la pubblicità dei dati di sinistrosità, il coinvolgimento di tutti i soggetti nella determinazione delle strategie preventive, la determinazione e l’aggiornamento delle linee guida dovrebbe consentire una riduzione degli aventi avversi e dei sinistri tale da consentire un re ingresso delle assicurazioni nel mondo della medicina, con la calmirazione dei prezzi dei premi assicurativi.

L’approvazione e l’applicazione di questo disegno di legge, dovrebbe quindi consentire un progressivo ritorno alla normalità.”callipari1

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11° Forum Risk Management -IL DDL GELLI- Il punto di Vista del Ministero della Giustizia

Continuando il plauso, già esposto dalla Dott.ssa Farina, sull’unificazione normativa dei criteri di liquidazione del danno già dettati per il codice delle assicurazioni private, il Dott. Vincenti non ha mancato di sollevare alcune perplessità sull’applicazione concreta delle tabelle medesime senza alcuni correttivi quali i criteri di liquidazione dei prossimi congiunti del danneggiato.

Egli ha inoltre manifestato delle perplessità sul c.d. “doppio binario” della responsabilità cui soggiacerebbero il medico e la struttura.

Egli ha posto l’accento (poi ribadito con maggior vigore nella sessione successiva dal Dott. Grisillo) della particolare situazioni in cui si troveranno i medici di medicina generale i quali nella generalità dei casi non operano all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, i quali si troveranno ad accedere necessariamente ad una polizza professionale personale.

Il dott, Vincenti ha anche osservato la discriminazione de facto posta dalla mutuazione -dal diritto assicurativo in tema di circolazione dei veicoli- dell’azione diretta nei confronti della struttura e del medico nella stessa operante.

Tuttavia tale possibilità non è prevista per il medico che operi all’esterno di una struttura sanitaria.

Può essere degno di plauso il tentativo di non onerare il medico di essere presente nel giudizio, ma qualora il danneggiato lo citi in giudizio non è stato creato un omologo normativo dell’art. 132 Cod. Ass. con l’obbligo di intervento della compagnia assicurativa. Sarà il singolo medico che dovrà avere l’accortezza di citare la propria assicurazione.

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