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La gestione del rischio in sanità: il modello italiano

Federsanità Anci, in collaborazione con il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legalel e delle Assicurazioni – SISMLA e con l’Osservatorio sulla Responsabilità Medica, ha organizzato il seguente convegno in data 7 ottobre 2015 presso l’Auditorium del Ministero della Salute in Roma, Lungotevere Ripa 1.

LA GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITÀ:

IL MODELLO ITALIANO

in collaborazione con

Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni-SISMLA

Osservatorio sulla Responsabilità Medica

Auditorium Ministero della Salute, 7 ottobre 2015

Lungotevere Ripa 1 – Roma

Ore 14.00 – Registrazione partecipanti

Ore 14.30 – Saluti delle autorità

  • Angelo Lino Del Favero – Presidente Federsanità ANCI, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità
  • Federico Gelli – Commissione Affari sociali, Relatore DDL “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario” *
  • Nicola Zingaretti – Presidente della Giunta, Regione Lazio *
  • Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute *

Ore 15.00 – Lectio magistralis

La colpa medica, Guido Alpa – Presidente commissione Ministeriale “Responsabilità professionale e medicina difensiva”

Interventi

  • La sostenibilità dei costi delle richieste risarcitorie in sanità, Federico Spandonaro Presidente di CREA Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) *
  • I profili organizzativi dei sistemi sanitari come strumenti di miglioramento delle prestazioni, Enrico Desideri – Commissario Area Vasta Sud-Est Toscana e V.Presidente Vicario Federsanità ANCI

Ore 17.00 – Presentazione del Modello italiano di gestione del rischio in sanità

  • Tiziana Frittelli, Direttore generale Azienda Policlinico Tor Vergata, V. Presidente Federsanità ANCI
  • Pasquale Giuseppe Macrì, Direttore U.O. Medicina Legale USL 8 Arezzo
  • Stefano Maria Mezzopera, Risk manager Federsanità ANCI
  • Quinto Tozzi, Rischio clinico, AGENAS

17.30 – Tavola rotonda– “Gestione del rischio e responsabilità medica”

Modera: Natale Callipari, Avvocato in Verona – Presidente Osservatorio Responsabilità Medica.

 

  • Giovanni Caracci, Area funzionale Qualità e Accreditamento, AGENAS
  • Luigi Ciampoli, Procuratore generale emerito presso la Corte di Appello di Roma
  • Piero Ciccarelli, Dirigente Servizio Sanità, Regione Marche
  • Tiziana Frittelli, Direttore generale Az. Policlinico “Tor Vergata”, Roma
  • Giuseppe Rosato, Direttore Generale dell’Az. Ospedaliera “Moscati”, Avellino
  • Giorgio Santonocito, Direttore generale Arnas “Garibaldi”, Catania
  • Raffaele Zinno, Segretario nazionale SISMLA

* Sono stati invitati

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Responsabilità medica: il Tribunale di Padova condanna per lite temeraria il paziente che chiede il risarcimento di un danno in realtà inesistente

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16 marzo 2015, condanna al pagamento di una cospicua somma di denaro il paziente che ha intentato una lite contro un medico, specialista in oculistica, al fine di ottenere il risarcimento di un danno che, in realtà, in sede di giudizio, si è rivelato inesistente.

Il fatto. Il paziente asserisce di aver subito un danno in conseguenza della condotta negligente del medico consistente nella prescrizione di un’errata terapia farmacologica a fronte di una diagnosi di sindrome di Vogt-Ko Yanagi-Harada, una malattia sistemica che interessa organi contenenti melanociti.

In particolare, egli lamenta, oltre ad un’invalidità temporanea, un danno permanente iatrogeno del 70% dovuto all’imprudente somministrazione di un farmaco immunosoppressore in dosi tanto massicce da alterare la funzionalità renale e causare una conclamata insufficienza renale.

Ma questo a suo dire.

I consulenti tecnici d’ufficio ritengono, invece, pienamente corretto e diligente l’operato del medico, sia quanto alla scelta del farmaco (Sandimmun) sia quanto al piano terapeutico prescritto e, soprattutto, escludono, in base alle risultanze diagnostiche depositate in giudizio dal paziente stesso, l’insorgenza di qualsivoglia forma di insufficienza renale cronica o acuta. Il danno, quindi, non esiste. Così come non esiste un comportamento imprudente, negligente o imperito del medico curante.

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Responsabilità medica: il medico dipendente risponde a titolo extracontrattuale, la struttura sanitaria a titolo contrattuale

L’opinione pubblica negli ultimi giorni dibatte sul tema della responsabilità del medico ospedaliero. Origine del pubblico dibattito sono state alcune sentenze del Tribunale di Milano, in particolare la sent. del 17 luglio 2014-Est. Patrizio Gattari e la sent. n. 10261 del 18 agosto 2014. Entrambe le sentenze si inseriscono nel più ampio dibattito sul titolo della responsabilità del medico (e degli altri esercenti le professioni sanitarie) a seguito dell’entra in vigore della c.d. Legge Balduzzi scaturente dal secondo inciso della norma (“In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile”), caratterizzato da opinioni contrapposte. Se, prima della pubblicazione della Legge Balduzzi, la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità aveva trovato una certa stabilità nel qualificare la responsabilità del medico dipendente da una struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) come contrattuale ricorrendo alla teoria del c.d. “contatto sociale”, a seguito della pubblicazione di suddetta normativa, si è posto agli interpreti il dubbio sulla portata dell’art. 3 e del richiamo alla disciplina dell’art. 2043 c.c. Mentre la Corte di Cassazione, seguita da alcuni giudici di merito, rimane ferma nelle interpretazioni e teorie precedenti, sostenendo che il Legislatore abbia utilizato in modo atecnico il richiamo al dettato codicistico, intendendo con ciò solo fare riferimento alla disciplina codicistica, il Tribunale di Milano, al contrario, riempie di significato il richiamo all’art. 2043 c.c. Operato dalla L. Balduzzi. Si ritiene, infatti, che il richiamo codicistico costituisca una scelta precisa e ponderata del Legislatore al fine di ricondurre la responsabilità del medico all’interno delle più ristrette e sicure maglie della responsabilità extracontrattuale, così lasciando l’onere di dimostrare il danno ingiusto, il nesso causale (l’errore medico) e l’imputabilità soggettiva in capo al danneggiato, non senza dimenticare il termine di prescrizione più breve (5 anni dal fatto illecito).

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