11° Forum Risk Management -IL DDL GELLI- Il punto di Vista del Ministero della Giustizia

Continuando il plauso, già esposto dalla Dott.ssa Farina, sull’unificazione normativa dei criteri di liquidazione del danno già dettati per il codice delle assicurazioni private, il Dott. Vincenti non ha mancato di sollevare alcune perplessità sull’applicazione concreta delle tabelle medesime senza alcuni correttivi quali i criteri di liquidazione dei prossimi congiunti del danneggiato.

Egli ha inoltre manifestato delle perplessità sul c.d. “doppio binario” della responsabilità cui soggiacerebbero il medico e la struttura.

Egli ha posto l’accento (poi ribadito con maggior vigore nella sessione successiva dal Dott. Grisillo) della particolare situazioni in cui si troveranno i medici di medicina generale i quali nella generalità dei casi non operano all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, i quali si troveranno ad accedere necessariamente ad una polizza professionale personale.

Il dott, Vincenti ha anche osservato la discriminazione de facto posta dalla mutuazione -dal diritto assicurativo in tema di circolazione dei veicoli- dell’azione diretta nei confronti della struttura e del medico nella stessa operante.

Tuttavia tale possibilità non è prevista per il medico che operi all’esterno di una struttura sanitaria.

Può essere degno di plauso il tentativo di non onerare il medico di essere presente nel giudizio, ma qualora il danneggiato lo citi in giudizio non è stato creato un omologo normativo dell’art. 132 Cod. Ass. con l’obbligo di intervento della compagnia assicurativa. Sarà il singolo medico che dovrà avere l’accortezza di citare la propria assicurazione.

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